Unioni civili

La tua guida per coronare il tuo sogno

Per poter accedere all’unione civile, è necessario che la coppia sia composta da due persone maggiorenni dello stesso sesso, come stabilito dall’articolo 1, comma 2 della Legge 76/2016.

La procedura per la costituzione dell’unione civile è disciplinata dall’articolo 70-bis del DPR 396/2000. La coppia ha la libertà di scegliere il comune presso cui desidera costituire l’unione civile, indipendentemente dalla propria residenza (articolo 70-bis, comma 1). La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i membri della coppia all’ufficiale dello stato civile. Molti comuni hanno già modificato la denominazione degli uffici competenti in “Ufficio Matrimoni e Unioni Civili”, ma in ogni caso, l’ufficio che riceve le richieste relative ai matrimoni è competente anche per le unioni civili. Ciascun membro della coppia deve fornire nella richiesta i propri dati personali, compresi nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza. Inoltre, devono dichiarare l’assenza di impedimenti alla costituzione dell’unione civile come previsto dall’articolo 1, comma 4 della Legge 76/2016.

Il verbale viene redatto dall’ufficiale dello stato civile quando riceve la richiesta della coppia e ha verificato che siano soddisfatti i requisiti di legge. Nel verbale devono essere indicati l’identità delle parti, la richiesta presentata e le dichiarazioni fatte dalle parti o dai loro rappresentanti. Al termine, il verbale viene firmato dall’ufficiale dello stato civile insieme alle persone richiedenti (articolo 70-bis, comma 3). La stesura del verbale segue la Formula 1 allegata al Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2016, comunemente conosciuta come “formulario”.

Le verifiche sulle dichiarazioni fatte dalle parti devono essere completate entro 30 giorni dalla data di redazione del verbale da parte dell’ufficiale dello stato civile (articolo 70-ter, comma 1). A partire da tale data o anche da una data precedente (se le verifiche sono concluse prima del termine dei 30 giorni e l’ufficiale dello stato civile ne ha informato i richiedenti), le parti possono presentarsi presso l’ufficiale dello stato civile per procedere alla costituzione dell’unione civile. Non è necessario seguire le procedure di pubblicazione previste per il matrimonio.

Gli stranieri/Le straniere che desiderano unirsi civilmente devono fornire, nella loro richiesta all’ufficiale di stato civile, la documentazione richiesta dall’articolo 116, primo comma, del Codice Civile (articolo 1, comma 19, Legge 76/2016). Questa documentazione deve includere una dichiarazione dell’autorità competente del loro paese d’origine, che attesti che, secondo le leggi a cui sono soggetti, non ci sono impedimenti all’unione civile.

Per quanto riguarda l’approvazione del nulla osta previsto dall’articolo 116, primo comma, del Codice Civile, non sono rilevanti gli impedimenti legati al genere delle persone coinvolte. Nel caso in cui uno straniero sia cittadino di un paese che non riconosce le unioni civili o i matrimoni tra persone dello stesso sesso e, di conseguenza, non rilasci il nulla osta, esso può essere sostituito da un certificato o da un altro atto idoneo a confermare lo stato di libertà, oppure da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, la libertà di stato può essere confermata o acquisita attraverso una sentenza italiana o un riconoscimento in Italia (articolo 32-ter, comma 2, Legge 218/1995). È importante sottolineare che, come indicato dal Consiglio di Stato nel parere del 21 luglio 2016 recepito dal Decreto Legislativo del 19 gennaio 2017, n. 7, il diritto di formare un’unione civile è una norma di ordine pubblico che prevale sulle leggi straniere che vietano il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso (unione civile o matrimonio). In caso di discriminazione basata sull’orientamento sessuale, l’ufficiale di stato civile procederà alla celebrazione, anche in assenza del nulla osta, in modo simile a quanto avviene in caso di discriminazioni religiose nel matrimonio.

La data e il luogo della celebrazione dell’unione civile devono essere scelti dalle parti, nel rispetto delle norme comunali già in vigore per i matrimoni. Tali norme si applicano automaticamente alle unioni civili, anche in assenza di modifiche esplicite nelle delibere e nei regolamenti, in base all’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016. La coppia ha la possibilità di richiedere la costituzione dell’unione civile in un luogo già designato dai regolamenti comunali per i matrimoni e alle stesse condizioni. Qualsiasi atto amministrativo che implichi una disparità di trattamento tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è contrario alla legge, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa.

La cerimonia può essere officiata dal/dalla sindac*, dall’ufficiale di stato civile delegato, da altre persone delegate dal/dalla sindac* come consiglier* comunali o assessor*, o da una persona scelta dalla coppia stessa, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, come modificato dal Decreto Legislativo 5/2017. La coppia ha il diritto di designare una persona di loro fiducia (amic* o parente) come celebrante legale.

La celebrazione dell’unione civile, definita dalla legge come “costituzione”, implica che la coppia faccia una dichiarazione pubblica e congiunta del desiderio di formare un’unione civile di fronte a un funzionario dello stato civile e in presenza di due testimoni, presso la sede comunale o, su richiesta della coppia, in un altro luogo designato dal comune per i matrimoni, alle stesse condizioni. L’ufficiale dello stato civile, o suo delegato, deve indossare la fascia tricolore a tracolla, come previsto dall’articolo 70 comma 1 del DPR 396/2000, come modificato dal D.Lgs 5/2017. Il celebrante procede all’identificazione delle due parti e dei testimoni, quindi legge le disposizioni di legge che regolano i diritti e doveri reciproci derivanti dall’unione civile, come contenuto nei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge 76/2016 (70-quaterdecies DPR 396/2000).

Comma 11: “Con la formazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquisiscono gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; l’unione civile comporta l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e la coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, ciascuna in base alle proprie risorse e capacità professionali e domestiche.

Comma 12: “Le parti concordano l’indirizzo della loro vita familiare e stabiliscono una residenza comune; ciascuna parte ha il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Successivamente, il celebrante chiede a entrambe le parti se desiderino unirsi civilmente. Se entrambe rispondono positivamente, il celebrante, rivolgendosi ai testimoni, chiede se abbiano udito le risposte. Una volta confermato dai testimoni, il celebrante dichiara, a nome della legge, che le parti sono unite civilmente.

L’atto di costituzione dell’unione civile, come stabilito nella Formula 4 del “formulario”, viene letto dal celebrante e, dopo la lettura agli interessati, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile (articolo 70-octies DPR 396/2000).

La pratica dello scambio degli anelli o la possibilità per il celebrante o le parti di fare discorsi o rituali simili non è regolamentata dalla legge nello stesso modo in cui avviene per il matrimonio. In questi casi, è possibile concordare liberamente con il celebrante. Qualsiasi atto o comportamento amministrativo che comporti una disparità di trattamento tra la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è contrario alla legge.

Nel caso in cui una delle parti sia inferma o impedite, l’ufficiale dello stato civile si trasferisce nel luogo in cui si trova la persona impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell’unione civile (articolo 70-novies DPR 396/2000), in base a una richiesta congiunta presentata secondo la Formula 3 del “formulario,” e successivamente procede secondo la Formula 7 del formulario.

In caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione senza le verifiche previste dall’articolo 70-bis, comma 2 del DPR 396/2000, purché le parti dichiarino preliminarmente l’assenza di impedimenti tra di loro. L’ufficiale dello stato civile indica nel documento di costituzione dell’unione civile il modo in cui ha accertato l’imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità previste dall’articolo 70-novies del DPR 396/2000 (articolo 70-decies DPR 396/2000). L’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di costituzione dell’unione civile secondo la Formula 8 del “formulario” e celebra immediatamente l’unione civile.

La scelta del cognome comune per una coppia è una decisione libera delle due persone coinvolte, regolata dall’articolo 1, comma 10, della Legge 76/2016. Se la coppia desidera adottare il cognome di uno dei partner come cognome familiare per la durata dell’unione civile, è necessario fare una dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile al momento della costituzione dell’unione civile. Questa dichiarazione verrà inclusa nell’atto di costituzione dell’unione civile stesso (articolo 70-quaterdecies, comma 2, primo periodo). La persona interessata può decidere se anteporre o posporre il cognome comune al proprio cognome di nascita. L’aggiunta del cognome comune non comporta una modifica anagrafica del cognome, ad esempio non cambierà il codice fiscale per la parte che acquisisce il cognome comune, in conformità con l’articolo 143-bis del Codice Civile in merito all’acquisizione del cognome della moglie. In caso di scioglimento dell’unione civile, il cognome comune verrà perso. L’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2) del D.Lgs 5/2017 aggiunge una disposizione all’articolo 20 del DPR n. 223 del 1989 che chiarisce che la scelta del cognome comune non comporta alcuna modifica anagrafica, colmando così una lacuna nei decreti precedenti.

La coppia può dichiarare il regime patrimoniale desiderato al momento della richiesta di costituzione dell’unione civile, con opzioni tra la comunione e la separazione dei beni, con gli stessi effetti legali previsti per il matrimonio. In mancanza di una dichiarazione esplicita, il regime patrimoniale sarà la comunione dei beni. In caso di scelta, è necessario fare una dichiarazione congiunta all’ufficiale di stato civile, e questa dichiarazione verrà inclusa nell’atto di costituzione dell’unione civile. La stessa procedura si applica alla scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali delle parti, in conformità alle norme di diritto internazionale privato vigenti (articolo 70-quaterdecies, comma 2, secondo periodo).

Lo stato civile delle persone che costituiscono un’unione civile non è più considerato libero come quello delle persone sposate. Nei documenti e atti in cui è richiesta l’indicazione dello stato civile, le parti dell’unione civile sono indicate come “unito civilmente” o “unita civilmente”. Nelle autocertificazioni, non è possibile dichiarare il proprio stato civile come “libero”.

L’ingiustificato rifiuto da parte dell’ufficiale di stato civile di procedere costituisce un reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio ai sensi dell’articolo 328 del Codice Penale. Il Consiglio di Stato ha chiaramente stabilito che non è prevista la possibilità di una “obiezione di coscienza” da parte del Sindaco o degli ufficiali di stato civile nel celebrare un’unione civile. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che il diritto fondamentale della coppia omosessuale a costituirsi in un’unione civile non può essere messo in discussione, e i sindaci sono obbligati a rendere operativo questo istituto nei comuni che amministrano.

Il ricongiungimento familiare e il permesso di soggiorno per motivi familiari previsti per le coppie sposate si applicano anche alle coppie unite civilmente. Gli stranieri/Le straniere uniti civilmente in Italia o all’estero con cittadin* italian* o stranier* regolarmente soggiornanti in Italia possono richiedere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno per motivi familiari in conformità al Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), alle stesse condizioni previste per le coppie sposate, come stabilito dall’articolo 1, comma 20 della Legge 76/2016 e confermato dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2016 n. 3511. Gli stranieri/Le straniere regolarmente soggiornanti in Italia possono richiedere il ricongiungimento familiare per il partner straniero unito civilmente e non residente in Italia secondo l’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione. Gli stranieri/Le straniere presenti in Italia che si uniscono civilmente a cittadini italiani possono richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari in conformità all’articolo 30 del Testo Unico Immigrazione.

Il registro delle unioni civili è conservato negli archivi dello stato civile di ciascun comune, insieme ai registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte. Questo registro è disciplinato dall’articolo 134-bis del Regio Decreto 1238 del 1939. Nella prima parte del registro vengono registrati gli atti relativi alla costituzione delle unioni civili che avvengono di fronte all’ufficiale di stato civile. Questo registro non va confuso con i registri delle unioni civili o delle coppie di fatto comunali approvati dalle singole amministrazioni comunali a partire dal 1993, che sono presenti solo in alcuni centinaia di comuni italiani. I registri comunali, pur non determinando alcun vincolo legale tra i membri della coppia, avevano un alto valore simbolico in quanto erano registri pubblici. Tuttavia, essi offrivano alle coppie iscritte (sia eterosessuali che omosessuali) un trattamento paritario nei servizi municipali previsti per le coppie sposate, ma non avevano alcuna efficacia al di fuori del comune in cui erano registrati

I matrimoni contratti all’estero da cittadini italiani con persone dello stesso sesso producono gli stessi effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana, come stabilito dall’articolo 32-bis della Legge 218/1995. Lo stesso principio si applica alle unioni civili o istituti analoghi costituiti all’estero da cittadini italiani, in conformità all’articolo 32-quinquies della stessa legge.

Il comma 3, lettera a), dell’articolo 134-bis del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come emendato dal Decreto Legislativo 5/2017, stabilisce che le unioni civili e i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero devono essere trascritti nella seconda parte del registro delle unioni civili.

Le coppie formate da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e uno straniero che si sono sposate (o unite civilmente) all’estero davanti all’autorità locale non devono celebrare un’unione civile in Italia. Tuttavia, hanno l’obbligo di richiederne la trascrizione, che può avvenire tramite il Consolato italiano nel paese in cui è stato celebrato il matrimonio o direttamente presso l’ufficio di stato civile in Italia.

Per procedere alla trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, è necessario presentare una copia autenticata o l’atto originale di matrimonio tradotto in italiano e legalizzato dal Consolato. Questo, a meno che le convenzioni stipulate tra l’Italia e lo stato estero in cui si è celebrato il matrimonio prevedano altre modalità. Per ulteriori dettagli sulla traduzione e legalizzazione dei documenti, si rimanda a questo link.

La Formula 24 del cosiddetto “formulario” specifica che per la trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, il certificato di matrimonio può essere consegnato direttamente agli uffici comunali in Italia dalla parte richiedente.

In virtù dell’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016 e dei Decreto Legislativo 5 e 7 del 2017, la procedura per ottenere la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è la stessa già prevista per il matrimonio tra persone di sesso diverso. Si applicano le medesime norme per la trascrizione dei matrimoni tra persone di sesso diverso, con due differenze sostanziali: il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero produce in Italia gli effetti dell’unione civile, e la trascrizione avviene sul registro delle unioni civili.

I decreti definitivi approvati dal Consiglio dei Ministri N. 8 del 14 gennaio 2017, promulgati nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27-1-2017 e in vigore dall’11 febbraio 2017, sostituiscono completamente la normativa transitoria emanata successivamente all’entrata in vigore della Legge 76/2016. Questi decreti adeguano le norme dell’ordinamento al nuovo istituto delle unioni civili, in particolare quelle relative all’ordinamento dello stato civile, alla materia penale e al diritto internazionale privato.

Normativa

  • Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (G.U. n.118 del 21/05/2016) link »
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (cosiddetto “decreto ponte” o “decreto transitorio”) (G.U. n. 175 28/07/2016) link »
  • Decreto del Ministro dell’Interno del 28 luglio 2016 (cosiddetto “formulario”) link »
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016 link »
  • Parere del Consiglio di Stato n.1695 del 21 luglio 2016 link »
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 3511 del 5 agosto 2016 (Ricongiungimento familiare e unioni civili) link »
  • DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5 Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00011) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017) link »
  • DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6 Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00012) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017) link »
  • DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7 Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017) link »
  • DPR 396/2000 “Ordinamento dello Stato Civile” con le modifiche in vigore dall’11 febbraio 2017.
  • L. 218/1995 sul “Diritto internazionale privato” con le modifiche in vigore dall’11 febbraio 2017.
  • Messaggio n. 5171 dell’INPS sul trattamento pensionistico delle persone unite civilmente: link »
  • Circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017 in materia di permessi Legge 104/1992 e congedo straordinario ex D.Lgs 151/2001 link »
  • Circolare INPS n. 66 del 31/03/2017 in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti link »